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SOCIETA'

Livello 6
Diritto Societario.
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ETICA LEGISLATIVA:

IL SISTEMA SANZIONATORIO E LA CIVILTA'GIURID
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  • L’art. 12/471 imbastardito, dai commi 8 e 8-bis del D.L. 262 del 3/10/2006 convertito in legge 24/11/2006 n. 286 (“Manovra bis”) è ispirato ad una cultura dirigistica, estranea alla nostra civiltà giuridica.
  1. La civiltà giuridica d’un Popolo passa per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti dell’uomo.
                      Guantànamo ha formato e forma oggetto di pronunce terribili della comunità internazionale perché i sistemi di carcerazione ivi praticati non garantirebbero il rispetto di tali diritti.
                      La coscienza civile si ribella all’ipotesi che le sanzioni superino i livelli umani di “sopportabilità”: la “equità” deve presiedere anche all’azione punitiva. Il postulato è acquisito anche alla nostra Costituzione.
                      La “sopportabilità” deve cioè essere considerata soglia insuperabile del castigo per  le violazioni delle leggi.

    Nei Paesi a più evoluta civiltà giuridica sono codificati concetti di “giustezza della pena”, di “equa sanzione”, di “garanzia per i diritti inviolabili dell’uomo”. Equità e proporzionalità sono postulati fondanti della cultura giuridica della Comunità Europea.
          La nostra Costituzione dopo la sola riaffermazione all’art. 1 della democraticità della Repubblica e della sovranità del popolo, subito, all’art. 2 dispone: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”.
          Ciò vale per tutto il sistema giuridico nella sua variegata espressione perché essi sono cardine della Costituzione Italiana cui consegue la difesa vuoi della dignità dell’uomo, come singolo e nella formazione sociale ove si svolge la sua personalità (art. 2), vuoi  della sua libertà di espressione (art. 13), con estensione al tessuto economico del Paese, riconoscendone la funzione sociale (art. 42 II co.), nell’intento di tutelare e promuovere il benessere collettivo.
          Da come sono articolate le sanzioni che, comunque, non possono non accompagnare i precetti normativi positivi, si desume il livello della considerazione che si ha dei diritti della collettività. La loro applicazione deve svolgere funzione di contrasto alla violazione del bene comune, ma nel rispetto della equità, con l’effetto che, anche laddove accompagnano norme di contenuto economico, non possono attentare alla conservazione ed allo sviluppo del suo tessuto. La civiltà giuridica vuole sia affidata alla vigilanza, piuttosto che alla distruttiva repressione, la tutela della correttezza comportamentale nella gestione dell’economia.
          Consegue che non sono plausibili disposizioni sanzionatorie sproporzionate all’entità dei fatti. La stessa Corte Costituzionale impone al potere legislativo ragionevolezza ed equità (1).
          Non è saggio, ma piuttosto miope, imporre la chiusura d’un esercizio commerciale ad un “misero” venditore di caramelle o di panini che nel lunghissimo arco di cinque anni non rilasci 3 scontrini fiscali di 20 centesimi d’I.V.A. ciascuno, dopo averne rilasciati 25.000 in 5 anni (20 al giorno x 25 gg. lavorativi mensili e per 5 anni). Si può dire che la diversa interpretazione è una misera prepotenza sui deboli. Ma tanto è diventato  legge a fine 2006 e la si applica con rara puntualità nella realtà operativa d’una Autorità Pubblica che non infierisce su misfatti di gravità incommensurabile. Purtroppo la furia dell’incultura genera inciviltà giuridica. E non sembri fuori luogo un tale profilo di lettura del comportamento del legislatore del 2006 che ha ignorato anche che in tutte le latitudini del globo, è stata sconfessata la tesi secondo la quale il rispetto delle leggi è assicurato dalla gravosità delle sanzioni. Vincono sempre i principi di sopravvivenza e ciò è sintetizzato nella espressione giuridica: ad “impossibilia nemo tenetur: non vinse il contrabbando, in periodi di grande fame, la pena di morte; non vinse il furto, la pena del “taglione”; non ha vinto il traffico della droga, la galera; ecc.. Per contrastare “grandi devianze” si sostiene più proficuo affidarsi alla “cultura” e ad interventi ricostruttivi del tessuto sociale!
                      Non ridusse, in altri termini, all’obbedienza un popolo, la legge inadatta alle sue primarie esigenze ed ai suoi costumi.
                      La dottrina giuridica ha elaborato il principio secondo il quale quella legge che, nella grande generalità, non trova rispetto nel popolo, va ritenuta inadatta a quel popolo. Le leggi devono avere larga base di condivisione e devono rispettare le esigenze primarie dei cittadini. Può anche essere problema di livello culturale e di condizione economico-sociale ma tale livello va tenuto in conto e ove si ritenga dover incidere più profondamente anche sui costumi, ciò va fatto procedendo parallelamente ad adeguamenti culturali con idonee guide. Il rapporto Stato-cittadino, non può, nella nostra era, essere ancora considerato di sudditanza (se non si vuole degradare il rapporto) per cui non può non tenersi conto delle circostanze e dell’ambiente in cui cadono i precetti legislativi. Non è dato più pensare che, provocando piaghe con la frusta la macina giri, anche dopo la caduta per inedia. L’etica legislativa è calpestata procedendo in tal senso.
                    
I problemi vanno diversamente risolti. Infierire non è né civile, né colto.

1. L’impianto del sistema sanzionatorio tributario del 1997 (decreti 471, 472, 473) aveva tenuto conto di questa cultura.
                      Era ivi pertanto concepito un sistema di sanzioni proporzionato al comportamento del cittadino. Il legislatore operò in continuità col metro già sperimentato presso la più modesta popolazione economica degli anni ’70, che era impreparata all’accoglimento dell’obbligo di realizzare apposito impianto contabile-scritturale per rendere conto dell’andamento dell’economica aziendale ai fini I.V.A.. Ed allora evitò, molto saggiamente, di infierire applicando insopportabili sanzioni, affidandosi piuttosto alla “educazione”.
                      Pur accompagnata infatti quella normativa da ovvie sanzioni, il legislatore d’allora impartì direttive di non accanirsi contro gli operatori “minimali”, con verbali e sanzioni: talune zone avrebbero visto distrutta la già modesta struttura economica locale fatta di mercerie, panetterie, caffetterie, bettole, agenzie di pratiche automobilistiche, ecc.: avrebbero gridato allo “Stato-canaglia”.
                      Con molta sapiente lungimiranza e civiltà giuridica furono impartite disposizioni perché si operasse con numerosissime visite di “controllo” – a tappeto – il cui spirito fosse non quello di elevare verbali per comminare sanzioni, ma elevare verbali per convincere che non si poteva eludere più la legge, per cui era opportuno attrezzarsi. I verificatori, dopo avere fornito istruzioni sul da farsi, sarebbero ripassati a breve per il controllo.
                      Quanta sapiente civiltà e senso di Stato in quel fare! Per tal verso e con tale guida molte sacche di maggiore resistenza furono vinte. Restarono solo gli “incalliti”, e non i miseri e incolti, quali destinatari delle giuste incisive sanzioni.
                      Ciò indica anche che i modi per produrre effetti sulla collettività variano secondo la educazione ed il livello culturale del legislatore non meno che dei cittadini.
                      La dirigenza che sta ispirando la legislazione fiscale dalla metà del 2006 non è pensabile possa raccogliere il plauso della cultura giuridica, al di là dell’immaginabile pensiero degli stressati operatori minimali che continuano nelle loro modestissime attività spesso solo perché non hanno accesso ad un “posto pubblico”. Attività dalle quali ricavano a mala pena uno stipendiuccio, senza “paracaduti sociali” e con la certezza di dover vivere la vecchiaia di pensione sociale, sperando viga ancora.
                      Il sistema sanzionatorio fino al 1997 aveva seguito la logica per cui secondo la gravità del comportamento dell’operatore si determinassero le sanzioni, tenendo conto anche della volontà di emendarsi per l’errore (“ravvedimento” ex art. 13/472), come si dirà.
                      Durezza veniva disposta per i recidivanti e comunque a mano a mano che il comportamento offendeva di più la coscienza collettiva.
                      Per il superamento di certi livelli d’offesa, con molta cautela si faceva ricorso alla mortificazione estrema che la legge delle “manette all’evasore” (L. 516/82) individuò nella carcerazione. Sulla cui efficace incisività possono nutrirsi dubbi se è vero che, dopo 25 anni, si sente bisogno di altri forti provvedimenti, che oggi si individuano nelle sanzioni supplementari, nella legge definite “accessorie” (art. 12/471).
                      Il legislatore 2006 ha sconfessato il predecessore e, interpretando i “comportamenti di miseria” come atti di insopportabile offesa alle istituzioni, ha suggerito sanzioni ulteriormente aggravate. Per tal verso l’ “accessorio” lo si è fatto uscire dalla sua funzione e lo si è caratterizzato di insopportabilità psicologica ancor più che economica. Niente più: “altolà o sparo”; ma: “sparo”. Non solo. Ma come si vedrà s’è prospettata la gogna anche con l’applicazione all’esterno dell’esercizio del manifesto che diffonde la notizia della motivazione dell’ordine di chiusura.
                      Infatti, con la prima formulazione del II co. dell’art. 12/471 il senso della accessorietà era affidato alla secondarietà della comminazione della “chiusura dell’esercizio” rispetto alla irrogazione della sanzione pecuniaria. Rispettava altresì quella impostazione la necessità che la violazione rivestisse una certa importanza [almeno € 50,00: co. XI L. 269/2003 come modificata co. X art. 2 lett. g) L. 350/2003, disposizione non espressamente soppressa!] anche rispetto all’interesse erariale tutelato (entità dell’evasione), al grado di pericolosità sociale e di offesa ai diritti erariali, alla personalità del trasgressore e a tutti i postulati di civile garantismo contenuto nel decreto 472/97, offrendo finanche una forma di “ravvedimento” con la specifica disposizione, formante il secondo periodo del co. III dell’art. 16/472 e successive modificazioni: “(la) definizione agevolata impedisce la irrogazione delle sanzioni accessorie”. Indipendentemente poi da quest’ultima disposizione la piena garanzia per l’operatore si leggeva nel VII co. dell’art. 19/472 ove era disposto che un percorso giurisprudenziale poteva garantire che i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria fossero validi, con questa formulazione: “le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo”.
                      Con la novella, il legislatore 2006 è intervenuto cancellando ogni forma di garanzia. (E c’è da verificare se ciò è costituzionalmente legittimo?) Infatti nel proporre la riformulazione del II co. dell’art. 12/471, è stato derogato al riportato comma 7 disponendosi: “il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo”. Si cancellano cioè gli effetti di garanzia di eventuali contestazioni per abusi anche di potere, specie per azioni persecutorie, condotte per infrazioni di importi inferiori ad € 50,00 ancorchè la legge (350/2003), che fissava tal limite, non fosse stata soppressa.
                      Infatti, disponendo che la sola “contestazione” dà luogo al provvedimento preventivo della “chiusura” senza passare per la comminazione della sanzione pecuniaria, si è soppresso il filtro capace di assicurare che non si realizzino illegittimità. La inesistenza poi dell’atto prodromico della comminazione della sanzione pecuniaria toglie carattere di “accessorietà” al provvedimento di “chiusura dell’esercizio”, e quindi toglie anche la possibilità del ricorso all’improprio “ravvedimento” di cui al secondo periodo del III co. dell’art. 16/472, non essendovi più da definire in via breve la sanzione pecuniaria.
                      Fra l’altro il provvedimento appare in qualche misura anche subdolo perché la disciplina resta nell’articolo 12/471, dedito alle “sanzioni accessorie”, ma di “accessorietà” non ha più nulla.
                      Sul piano della tecnica legislativa si rileva anche la inutilità della conservazione del secondo periodo dell’art. 16/472 III co. poiché, non esistendo più la fattispecie della sanzione “accessoria”, la sanzione della “chiusura” è diventata “principale”, e, non essendo più essa consegnata ad un accertamento, contestabile, quale presupposto giuridico per comminare la sanzione accessoria della “chiusura dell’esercizio”, quella disposizione non disciplina una fattispecie giuridica reale. Quel disposto infatti non ha più riferimento ad una ipotesi di violazione rimediabile in via agevolata.
                      In effetti la sanzione della “chiusura dell’esercizio” si configura come sanzione parallela (e non accessoria) alle sanzioni pecuniarie disposte con il co. III dell’art. 6/471 e per le quali è previsto l’autonomo percorso di garanzie giurisdizionali. Queste sanzioni, anche se “definibili” restano incapaci di influenzare il percorso della “immediata esecutività” della “chiusura”.
                      Sembra per contro inesistente, o comunque praticamente inefficace un procedimento di garanzia giudiziale per le disposizioni di “chiusura degli esercizi” qui all’esame e ciò non tanto per difetto legislativo, quanto per ristrettezza di termini operativi ed insufficienti predisposizioni, allo stato, di funzionalità di struttura delle Commissioni Tributarie, Giudice naturale per le vertenze tributarie. Si intende dire che in genere le comunicazioni di esecuzione notificate un giovedì o anche un venerdì, per la attuazione del provvedimento di chiusura dell’esercizio a partire dal terzo o dal quarto giorno successivo, significa di fatto privare il contribuente di una effettiva concreta garanzia. Inoltre non tutte le Commissioni sono adeguatamente attrezzate per l’esame ad horas delle contestazioni, per l’emissione dell’eventuale provvedimento sospensivo o simile e per le notificazioni del caso. E ciò specie se si considera che la contestabilità della incriminata legge non è certo non contenga profili di illegittimità costituzionale e di violazione di principi giuridici comunitari cui potrebbe conseguire la sospensione dell’esecuzione con la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia europea.
                      L’intervento storico del legislatore dell’autunno dell’anno 2006 è contenuto nei co. 8 e 8-bis D.L. 3/10/2006 n. 262 conv. L. 24/11/2006 n. 286, che è il caso esaminare più attentamente.
  1. I co. 8 e 8-bis del decreto 262 del 3/10/2006, in spregio ai postulati di equità e ragionevolezza, hanno infierito proprio sui piccoli operatori nella considerazione presuntiva – si ritiene – che essi sono più votati alla trasgressione della disposizione sullo scontrino fiscale.

                      È derivato che negli ultimi tempi si è assistito all’assurdo sociale di vedere chiusi per sanzioni fiscali modesti esercizi commerciali, per 3 omissioni di scontrini fiscali, per la complessiva I.V.A. evasa di 0,70 Euro circa, sanzione comminata con esecutività immediata. Non si può non gridare allo scandalo sociale ed all’inciviltà giuridica della norma la quale, per lievissime violazioni fiscali (pochi centesimi di euro) da parte di modesti operatori commerciali spesso di piccoli centri è comminata una sanzione gravissima sotto il profilo economico, sociale e morale. Senza considerare gli effetti sulla popolazione poiché in qualche caso si è verificato che i bimbi sono rimasti senza il panino per la scuola.
                      La primaria formulazione (co. II art. 14/471) per quel tipo di violazione era: “Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del Decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria (n.d.r.: decreto 472/97), è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi. Omissis”
                      La aggravata formulazione oggi vigente, disposta col detto decreto 262/2006, è: “Qualora siano state  contestate nel  corso  di  un quinquennio, tre distinte violazioni   dell'obbligo  di  emettere  la  ricevuta  fiscale o  lo scontrino fiscale,  anche  se  non  sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle  disposizioni  del  citato  decreto  legislativo n. 472 del 1997,  è disposta   la   sospensione della  licenza  o  dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività  ovvero  dell'esercizio  dell'attività  medesima per un  periodo  da tre giorni ad un mese. IN DEROGA ALL'ARTICOLO 19, COMMA 7, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO  N.  472  DEL  1997,  IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO”. (Il co. VII richiamato dispone: “le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo”).
                      Sorge il dubbio che la comminatoria degli artt. 8 e 8-bis decreto 262/2006 attraverso i quali si è pervenuti alla nuova formulazione travolga di fatto, e non abroga, anche il secondo periodo del III co. dell’art. 16/472 che offriva una onerosa possibilità di rimedio alla chiusura dell’esercizio.
                      E ciò – si ribadisce – è sommamente ingiusto e sperequato, al di là della facile affermazione che il “trasgressore” deve essere colpito con la sanzione alla quale egli è più sensibile (e ci risiamo con la legge del “taglione”).
                      In effetti il sistema sanzionatorio del 1997, ha riscosso giusti apprezzamenti anche su questo stesso mensile in data 28/2/07, ancorché lo scritto si concludesse con un interrogativo di legittimità costituzionale per qualche profilo che forse poteva anche peccare di eccesso di garantismo. Ciò non impediva, ed ancora non impedisce, che si desse atto d’un impianto di ammirevole tutela dei diritti d’ambo le parti (Stato e operatore economico), impianto che è proprio della civiltà giuridica e che non va confuso col permissivismo.
          In particolare veniva apprezzata, per quanto rimasto dell’intero impianto sanzionatorio fiscale dettato coi decreti 471, 472 e 473 del Dicembre 1997, (in vigore da Aprile ‘98), la marcata caratterizzazione di civiltà giuridica, d’equilibrio, di finalità educativa. Ciò è agevole leggere nell’articolo 5, che pretende rigore nella individuazione delle colpe; nell’art. 7, che impone la migliore circospezione nella determinazione della sanzione, rapportandola “alla gravità della violazione” desunta anche dalla condotta dell’azienda…” nonché “… (alla) ... personalità e (alle) condizioni economiche e sociali” del trasgressore. Nel quarto ed ultimo comma di questo art. 7/472 si evidenzia una sensibilità, una cultura giuridica, ed una eleganza di vero pregio laddove, dopo ogni possibile comprensione, dispone: “qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la “sperequazione fra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”. E tutto ciò senza menzionare tutte le “cause di non punibilità” dell’art. 6 e specificamente il co. V-bis [aggiunto, per coerenza legislativa, in funzione dell’art. 10 co. III dello Statuto del contribuente 212/2000, dall’art. 7 lett. a) D. Lgs. 26/1/2001 n. 32] il quale impone non si puniscano “le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono nella determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo”.
          Conteneva altresì quella disciplina originaria, la previsione redimente del contribuente, di vincere l’onta della mortificante chiusura, con la ipotesi di scongiurarla facendo ricorso al conciso breve secondo periodo dell’art. 16 co. III D. Lgs. del 18/12/1997 (come modificato dall’art. 2 co. I lett. C) n. 1 D. Lgs. 30/3/2000 n. 99), laddove è statuito: “La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”. Ma, va aggiunto, che non era prevista la larga “pubblicizzazione”, che equivale a gogna. Le punizioni esemplari invece di iniziare dall’alto iniziano dai minori! Non sembra questa una apprezzabile etica legislativa!
                      Il fine delle sanzioni, sostanzialmente, per  il  legislatore illuminato, come il primo del 97, era caratterizzato da equità e perequazione. La “cattiveria” punitiva, soppressiva e vendicativa, tipicamente poliziesca, non apparteneva alla filosofia giuridica della quale poteva vantarsi il legislatore fino ai tempi precedenti il 2006. Il legislatore dell’autunno scorso, col suo pervicace comportamento, ha indicato incapacità di saper tenere conto dell’altro principio comportamentale legislativo primario che si compendia nel neminem laedere, in violazione del quale la stessa Pubblica Amministrazione può rimanere esposta, a ragionevoli azioni risarcitorie anche con riferimento alla legge 350/2003. Ma non solo! Specie se poi la soppressione della facoltà della preventiva attivazione d’un giudizio sulla legittimità della sanzione, dovesse accertare in seguito la illegittimità dei presupposti. Il danno ingiusto, tutelato dal codice civile (art. 2043), non potrebbe non essere reclamato come è confermato dalle sezioni unite della Cassazione, del 1995 (n. 5477 – 18/5/95), e del 1999 (15/10/99 n. 722)! E ciò specie sotto i profili del dolo, della colpa, della gravità, della ragionevolezza, della legalità ecc. aspetti la cui concorrenza non può mancare nel comportamento trasgressivo dell’operatore economico al fine  della sua estrema gravissima punibilità. Il fattore psicologico, inoltre, presente nei decreti 471, 472 e 473 non può non essere tenuto in conto, senza che l’A.F. se ne assuma la responsabilità. Vale anche la aggravante sottolineatura della detta “pubblicizzazione” ai sensi del co. 2 – quater del nuovo art. 2 decreto 262, che è di sommo pregiudizio all’immagine dell’esercizio, con riflessi in termini di “affidamento” presso fornitori, banche, e il mercato.
                      È ipotizzabile che qualche Magistratura deciderà per la inapplicabilità di tali  obbrobri legislativi, mortificanti, nel convincimento che trattasi di sbandata legislativa o di qualcosa di simile, preferendo sperare non si tratti di revanscismo, con violazione di diritti fondamentali sui quali bisogna restare intransigenti: È questo un auspicio nell’interesse degli alti valori del nostro costume giuridico.
                      Questi indirizzi di coerente ragionevolezza d’altra parte sono perseguiti anche dal diritto comunitario e non solo nei settori armonizzati con riferimento a parametri di legittimità (2), ma anche in assenza di specifica “armonizzazione”. Infatti anche laddove non si è destinatari di direttive (del tipo 2006/112/CE), la Corte di Giustizia CE pretende giuridico rispetto per il principio comunitario di proporzionalità (3).
                      La logica della “comprensione” che produce “ragionevolezza e proporzionalità”, pur nella fermezza della conservazione della pena “accettabile” è fondata sulla consapevolezza che la “compromissione della dignità e della immagine” finisce per togliere anche valenza alla più gravosa delle pene. In altri termini la pena si accetta alla condizione che si salvi il bene caro della dignità.
                      Non va mancato di considerare che, abituati al carcere, ritornarvi non è più mortificazione; subìta una chiusura dell’esercizio commerciale, specie in presenza di modesti risultati gestionali economici, non si è più mortificati, da un’altra chiusura ancorché prolungata. Anzi potrebbe diventare motivo per non farsi cogliere per uno scontrino solo, ma si evadano con sistematicità tutte le norme.
                      Non va sottovalutata infatti la grande, incommensurabile violenza psicologica che si subisce la “prima volta” e la pressoché indifferenza al provvedimento ch’essa produce in prosieguo. Sul piano della tecnica legislativa il fine della pace sociale dovrebbe impegnare il legislatore e  trovare il modo di offrire sempre la possibilità di ovviare all’errore, nella consapevolezza che, una volta subita la “somma onta”, si è soppresso un efficace deterrente allo scorretto comportamento: diversamente la sanzione non funzionerà più specie per le minori aziende ad “ofelimità marginale”.
                      In altri termini non bisogna perdere di vista la funzione della sanzione che è di riparazione, sì, del danno prodotto, ma che è anche un mezzo rieducativo per conseguire il risultato del rispetto della legge in prosieguo.
                      E valga il vero: è possibile definire “delinquente”, al di là di facili quanto superficiali e reazionarie definizioni di stile, il cedente di beni che commetta violazioni del valore di un euro o meno, ancorché in cinque anni l’omissione si ripeta tre volte? Non si ribella la coscienza civile ed il comune sentire del soggetto, equilibrato e dal profilo normale, non affetto cioè da esaltazione poliziesca, di fronte ad un vilipendio morale, per il mancato rilascio di tre scontrini fiscali da un euro circa per ciascuno? Può riconoscersi una gravissima “pericolosità” sociale a quell’operatore, che .... per tre volte (in cinque anni!) sottrae (all’ufficio I.V.A.) 20 centesimi di euro per volta? Era proprio necessario superare la primaria formulazione sanzionatoria dell’art. 12/471 co. II?
                      Nel lontano 1978 con rifacimento alla nostra Costituzione ebbi a fare una comunicazione scritta, illustrata poi anche oralmente, al XXI Congresso Nazionale dei dottori Commercialisti di Genova sostenendo che erano utili “Controlli e non sanzioni vessatorie per indirizzare l’attività economica-privata … a fini sociali”. Ne sono ancora convinto e penso che in tale direzione spinga la civiltà giuridica.
                      Ma tanta violenza persecutoria contro inermi piccoli operatori ritengo faccia a pugni con il garantismo oltre misura che si assicura ai pericolosi “bulli” che aggrediscono psicologicamente, moralmente e fisicamente i docenti. Una tale sperequazione non fa onore al legislatore.
                      Sta di fatto che la Civiltà Giuridica del nostro Paese, al di là dei vincoli legislativi comunitari, non può sopportare una norma del tenore dei co. 8 e 8-bis di cui si discute e che ha travolto la ben civile disposizione non solo dell’art. 12 D. Lgs. 471/97 (“Delle sanzioni accessorie”) II co., primo periodo, ma anche del secondo periodo del co. III dell’art. 16 D. Lgs. 472/97 (“La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”), che offriva un onorevole, quanto oneroso, rimedio estremo. Queste ultime norme vanno ripristinate e soppressi i commi 8 e 8-bis, D.L. 262/2006.

1. Circa la discrezionalità, la logicità e la ragionevolezza del legislatore cfr.: Corte Costituzionale, Ordinanza n. 651 del 16/6/1988 e n. 807 del     14 luglio stesso anno. In dottrina, hanno approfondito il tema: Falsitta, Mondini, Tinelli, Moschetti ecc..

2. Thomas Tassani, “L’accertamento di corrispettivi nelle cessioni immobiliari e la nuova presunzione fondata sul valore normale”, Rassegna       Tributaria, E.T.I. n. 1/2007 p. 137 ss.; Galletta, “Il Principio di proporzionalità nella Giurisprudenza comunitaria”, Riv. Ital. Dir. Pubbl. com.         1993 p. 837 ss.; Ciciriello, “Il Principio di proporzionalità nel diritto comunitario, Napoli 1999; Schwarze, “The principle of proportionality and     the principle of impartiality in europea administrative law” in Riv. trim. div. Pubbl., 2003, p. 53 ss.

3. Sent. 18/2/97 C-286/94, C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96 e C-78 del 25/10/2001.
      

             DOTTORE COMMERCIALISTA GIOVANNI SBRESCIA
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